Malattia professionale concorrente …

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Malattia professionale concorrente: per gli indennizzi deve essere effettuato lo scorporo

Con l’ordinanza n. 192 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, poiché, all’esito della sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 2021, n. 63, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trova applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo, in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo, venendo così meno la duplicazione dell’indennizzo conseguente alla mancata valutazione delle preesistenti menomazioni ai fini della determinazione del grado di menomazione correlato alla nuova malattia professionale.

Il caso

Con ordinanza depositata il 17 settembre 2020, la Corte d’appello di Cagliari, sezione civile, in funzione di giudice del lavoro, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui portano ad una duplicazione totale o parziale dell’indennizzo, a differenza delle fattispecie disciplinate dal primo periodo dello stesso comma.

In conformità all’orientamento della Corte di cassazione, il giudice a quo sosteneva che vi fossero i presupposti per applicare l’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. n. 38/2000 (Cass. civ. sez. lav., sent. 13 marzo 2018, n. 6048). Infatti, la Suprema Corte rilevava che, qualora il lavoratore goda di una rendita per una malattia professionale denunciata prima dell’entrata in vigore della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38/2000 (ovvero prima del 25 luglio del 2000) e successivamente venga colpito da una nuova malattia professionale (non importa se concorrente o coesistente), il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia professionale deve essere valutato senza tenere conto delle preesistenti menomazioni, senza, dunque, effettuare lo scorporo che consentirebbe di stimare i soli effetti derivanti dalla patologia concorrente verificatasi sotto il nuovo regime normativo. (continua)

Corte Appello CA_Ordinanza 17-09-2020,n.18

pronuncia_63_2021

pronuncia_192_2021