Privacy e controlli sui lavoratori: la confusione continua

Privacy e controlli sui lavoratori: la confusione continua

Privacy e sicurezza – Paolo Ricchiuto* – 29 luglio 2021

Il 22 aprile scorso il Garante ha firmato un virtuoso protocollo d’intesa con l’Ispettorato del lavoro. E pochi giorni dopo ha sanzionato un datore di lavoro appena assolto dal Giudice penale.
Non c’è pace per il tema dei controlli a distanza, per i quali sono competenti almeno tre uffici: l’Ispettorato del lavoro, il giudice penale e il Garante per la protezione dei dati personali. Che possono adottare decisioni diverse, con evidenti ripercussioni sulla certezza del diritto. Fin dalla introduzione nel nostro ordinamento della norma che regola i controlli a distanza sui lavoratori (l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori), abbiamo assistito ad eccezionali disarmonie interpretative. Ed anche le modifiche apportate dal Jobs Act nel 2015, non hanno sopito un dibattito applicativo che trova ogni settimana una puntata nuova.

Inevitabile? Probabilmente sì! Parliamo infatti di un incrocio pericoloso, visto che la violazione della norma può e deve esser rilevata:
– dall’Ispettorato del lavoro (competente per il rilascio dell’autorizzazione all’uso di determinati strumenti e ad accertare eventuali usi illeciti);
– dal Giudice penale, quando un controllo illecito integra anche una fattispecie di reato;
– dal Garante per la protezione dei dati personali, se si considera che i trattamenti dei dati personali dei lavoratori effettuati in violazione di legge si traducono in trattamenti illeciti con tutte le connesse conseguenze, anche sanzionatorie. (continua)

Protocollo d’intesa tra il Garante per la protezione dei dati personali e INL

LEGGE 20-05-1970,n.300 (art.4)