No alle tabelle di Milano …
- 11, 17, 2021
- DIRITTO CIVILE
No alle tabelle di Milano per il danno da perdita parentale
Le tabelle meneghine sono conformi a diritto salvo che per il danno da perdita parentale, che va liquidato usando tabelle basate sul sistema a punti (Cass. 33005/2021)
Il danno da perdita del rapporto parentale consiste nella sofferenza patita per la perdita di una persona cara avvenuta a causa di un fatto illecito. Una volta acclarato il danno, occorre procedere con la sua liquidazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 novembre 2021 n. 33005 (testo in calce), afferma che tale pregiudizio non può essere liquidato in base alle tabelle di Milano, le quali non rispondono ai requisiti già indicati dalla giurisprudenza (Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021). Le tabelle meneghine, infatti, nella liquidazione del danno in oggetto, non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre una significativa differenza. Ad esempio, per la morte del coniuge, è prevista una forbice che varia da circa da 168 mila euro a 336 mila euro e manca l’indicazione di criteri determinati per stabilire quale importo liquidare. In tal modo, manca la “forma di concretizzazione tipizzata” offerta, invece, da una tabella fondata sul punto variabile. In conclusione, secondo gli ermellini, bisogna ricorrere ad altre tabelle come le tabelle del Tribunale di Roma (benché non menzionate espressamente).
Infatti, è necessario che la liquidazione sia fondata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili come l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, esattamente come previsto dalle tabelle capitoline. Al di fuori della liquidazione del danno da perdita parentale, le tabelle milanesi sono conformi a diritto. (continua)