Omicidio del consenziente… 🤔

COSTITUZIONALE

Omicidio del consenziente: le motivazioni dell’inammissibilità del quesito referendario

Consulta: l’abrogazione parziale dell’art. 579 c.p., rendendo lecito l’omicidio di chiunque vi abbia prestato un valido consenso, priverebbe la vita della tutela minima costituzionale

L’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, con la nota del 2 marzo 2022, ha informato del deposito della sentenza n. 50 (testo in calce), che ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 c.p. in quanto, rendendo lecito l’omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso, si priverebbe la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione.

La sentenza n. 50 depositata il 2 marzo 2022

Il quesito referendario, dove si chiedeva l’abrogazione di alcune parole dell’articolo 579 c.p., avrebbe reso penalmente lecita l’uccisione di un individuo col consenso dello stesso, al di fuori delle tre ipotesi di “consenso invalido” elencati al comma III del medesimo articolo 579 c.p.:

  • quando è prestato da minori di 18 anni;
  • da persone inferme di mente o affette da deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di alcool o stupefacenti;
  • è estorto con violenza, minaccia o suggestione o carpito con inganno.

L’eventuale legittimazione dell’omicidio

Per la Consulta l’eventuale ammissione del quesito avrebbe sancito, al contrario di quanto attualmente avviene, “la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo”. Pertanto, l’approvazione del referendum avrebbe legittimato l’omicidio di chi vi abbia validamente consentito, a prescindere: … (continua)

Corte-Costituzionale-sentenza-50-2022