Autonomia risarcitoria per l’acquisizione del “consenso informato”
- 10, 23, 2021
L’acquisizione del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 27109/2021 pubblicata il 6 ottobre 2021, torna nuovamente ad esprimersi in tema di consenso informato.
I principi di riferimento, ribaditi nell’ordinanza in esame, pongono il complesso ordine sistematico, più volte esaminato dai Supremi Giudici, sotto una luce rischiarante.
I congiunti di una donna, deceduta dopo un intervento di angioplastica coronaria eseguito presso la struttura ospedaliera ove si era recata per sottoporsi a coronarografia, ricorrevano per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva respinto il gravame dagli stessi interposto avverso la pronunzia del Tribunale che aveva, solo parzialmente, accolto la domanda di risarcimento dei danni lamentati nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale.
I ricorrenti si dolevano che la Corte di Appello avesse posto alla base della propria decisione la consulenza, svolta in sede penale, che, nell’escludere la responsabilità penale dei sanitari, aveva accertato che la defunta era portatrice di una grave forma di cardiopatia e che l’intervento di angioplastica era stato eseguito correttamente, senza considerare che, in caso di procedura medica non assentita, il sanitario e la struttura sono tenuti a rispondere dell’esito infausto, ancorché ad essi non imputabile, giacché è sul Medico e sulla struttura che grava il rischio delle complicanze non imputabili, ma comunque prevedibili, dell’atto non assentito. (continua)