Cassazione Penale: sì al sequestro dello studio se l’Odontoiatra …

Corte di Cassazione Sent. n. 34273/2022 – Esercizio abusivo della professione odontoiatrica

La Suprema Corte ha affermato che il sequestro preventivo dello studio professionale all’Odontoiatra no vax non costituisce violazione delle norme in tema di contenimento del contagio se questi ha seguitato a svolgere l’attività professionale anche successivamente alla sospensione dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, configurandosi quindi reato di cui all’art. 348 c.p.

Autore: Chiara di Lorenzo – Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

CassPenale_sent-34273.2022

Cassazione penale: sì al sequestro dello studio se l’odontoiatra viola l’obbligo di vaccinazione anti-Covid

di Pietro Verna

E’ legittimo il sequestro dello studio dentistico del professionista indagato per il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 cod. pen.) per aver continuato ad operare nonostante fosse stato sospeso dall’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri per inosservanza dell’obbligo vaccinale contro il COVID 19. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 34273/2022) alla luce del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID 19» che prevede la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per inosservanza dell’obbligo vaccinale (art. 4, comma 1) e che sanziona lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione di tale obbligo con il pagamento di una somma da 600 a 1500 euro (art. 4-ter).

La sentenza della Cassazione
Era accaduto che il Tribunale del Riesame di Forlì aveva confermato la validità del decreto di sequestro e che avverso detta decisione il professionista aveva proposto ricorso per Cassazione per violazione del principio di specialità previsto all’art. 9 della legge n. 689 del 1981 («Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale»). A dire del ricorrente, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4-ter del decreto legge n. 44/2021 sarebbe stata applicabile in luogo di quelle stabilite dal Codice Penale per esercizio abusivo della professione: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 10.000 a euro 50.000, interdizione dalla professione da uno a tre anni e confisca delle cose destinate alla commissione del reato. (continua)

N.3427322