Il datore di lavoro è responsabile anche …

Il datore di lavoro è responsabile anche nel caso di imprudenza del lavoratore

Tra le misure protettive a carico del datore rientrano anche quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente (Cass. 25597/2021)

Nel caso di danno alla salute del lavoratore, la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo se il danno è stato cagionato da una condotta atipica ed eccezionale del prestatore che si pone come causa esclusiva dell’evento dannoso. Interviene, in tal caso, il rischio elettivo, che si verifica quando la condotta abnorme del lavoratore sia tale da recidere il nesso causale tra l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l’infortunio intervenuto.

Al di fuori di tale ipotesi, in linea generale, il datore di lavoro è responsabile quando omette di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore.

È, parimenti, responsabile se non vigila affinché le misure adottate siano rispettate da parte del dipendente. Infine, l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (ex art. 2087 c.c.) non è adempiuto se le misure di prevenzione non sono idonee ad eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 22 settembre 2021, n. 25597 (testo in calce).

La vicenda

Un lavoratore conviene in giudizio la società – datrice di lavoro (appaltatrice) e la società committente per ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente all’infortunio sul lavoro da lui subito. Nel sollevare delle lastre – dal peso di 3.200 kg – da movimentare con l’ausilio di un carroponte per caricarle su autoarticolati, il lavoratore era stato colpito a causa di una oscillazione del carico poiché non si era allontanato dalla zona di movimentazione. Anziché spostarsi nell’area sicura delimitata da apposite strisce colorate sul pavimento, egli era rimasto nella zona di lavorazione a “rischio residuo”. (continua)

Cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-25597-2021