Utilizzo off-label del farmaco …
- 09, 24, 2021
Utilizzo off-label del farmaco e responsabilità da omesso consenso del paziente
In caso di utilizzo di un farmaco fuori protocollo, il Medico è tenuto a fornire al paziente un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, con riferimento in particolare al tipo di terapia da effettuarsi e alle relative possibili complicanze, ai fini della libera e consapevole autodeterminazione del medesimo, con assunzione anche di tale rischio ovvero della scelta, una volta reso edotto delle alternative prospettabili, anche di non proseguire il percorso terapeutico suggerito.
Oggi vi segnalo un’interessante ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 18283 del 25 giugno 2021) concernente un caso (in ambito oculistico, ma con logica ben applicabile anche a quello dermatologico) di prescrizione off-label – cioè fuori protocollo – di un farmaco. La decisione ci offre l’opportunità di esaminare una disciplina non solo utile, ma estremamente attuale in relazione al delicato tema dell’utilizzo off-label dei farmaci nella cura del Coronavirus.
Il caso
Un signore viene sottoposto da un medico oculista ad una terapia per “uveite acuta bilaterale” al di fuori del protocollo medico e senza monitoraggio né prima, né dopo il periodo di trattamento.
In conseguenza del trattamento il paziente lamenta non solo di avere riportato un danno ai reni, ma anche di non essere stato informato dal medico in merito a tale possibilità. (continua)