Cassazione: l’autonomia “vincolata” dello Specializzando

Cassazione: l’autonomia “vincolata” dello specializzando

Abstract

La sentenza della Cassazione Penale n. 3336/2023 (Sez. V, Presidente Pezzullo, Relatore Catena del 22-11-2022) offre una visione “aggiornata” della figura dello Specializzando, anche se il fatto nasce in seguito ad una accusa di falso materiale in cartella clinica imputato al Medico strutturato. Basta spostare il punto di vista della lettura. Un articolo del nostro Davide Santovito e della Dott.ssa Claudia Vitteritti (Specialista in formazione dell’Università di Torino).

LA SINTESI DEL PROCESSO

Nel 2017 il Tribunale condannava un Medico strutturato in ginecologia ed ostetricia per il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cp), in quanto aveva apposto alcune correzioni ed integrazioni all’interno della cartella clinica di una sua paziente già compilata da un Medico in formazione mentre egli non era in turno. Tale annotazione faceva emergere i motivi clinici di urgenza per il quale aveva dato indicazione di anticipare il taglio cesareo prima della 39esima settimana di gravidanza, seppur contro linee guida al tempo vigenti nel suo reparto.

Il Medico fece ricorso e nel 2022 la Corte di Appello assolse l’imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussisteva, affermando che, sebbene si riconosca l’autonomia delle annotazioni effettuate in sede di anamnesi dal medico in formazione, esse non sono ritenute annotazioni definitive, pertanto sono modificabili da parte di un medico di ruolo/strutturato. (continua)