Dirigenza del servizio psichiatrico …

SENTENZE

Dirigenza del servizio psichiatrico, il Consiglio di Stato esclude gli Psicologi

I compiti del Direttore del servizio psichiatrico non possono essere svolti dallo Psicologo, trattandosi di incarico che richiede competenze professionali di carattere prevalentemente medico: dalla conoscenza delle novità scientifiche di settore alla utilizzazione di farmaci, dispositivi medici e materiali sanitari , dalla gestione di percorsi diagnostici all’adozione di procedure in grado di minimizzare il rischio clinico.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza 3 dicembre 2021, n. 8046 con cui ha ritenuto «immune da vizi» la scelta operata dalla Asl Frosinone di ammettere alla selezione, per la copertura del posto di Direttore dell’Unità Operativa Complessa- Uoc relativa al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) Frosinone Alatri, il solo personale medico titolare della specializzazione in Psichiatria.
Esattamente il contrario di quanto affermato dal Tar Lazio – Latina con la sentenza n. 39 del 2019: «è irragionevole riservare ai soli Medici Psichiatri l’accesso alla dirigenza [delle] Unità funzionali complesse ed escludere da essa gli Psicologi sia perché la professionalità di questi ultimi resta implicata dall’esercizio dei compiti attribuiti al dipartimento di salute mentale, sia perché le funzioni direttive in questione non comportano l’erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche, ma solo l’organizzazione e il coordinamento delle sottostanti Unità funzionali semplici». (continua)

ConsiglioStato_03-12-2021n.8046

ConsiglioStato_25-11-2020n.7410