Esenzione dall’obbligo vaccinale anti-Covid-19 per Operatori Sanitari

SENTENZE

Consiglio di Stato, il certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale anti-Covid-19 per operatori sanitari deve riportare la diagnosi “giustificatrice dell’esenzione” e i referti clinici

Il certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale anti-Covid-19 per Operatori Sanitari previsto dall’articolo 4 del decreto legge n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19) deve riportare la diagnosi “giustificatrice dell’esenzione” e i relativi referti clinici, pena la nullità del certificato.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 20 dicembre 2021, n. 8454, che ha confermato la pronuncia con cui il Tar Lazio aveva ritenuto legittima la sospensione dell’attività convenzionale disposta dall’Asl Roma 6 nei confronti di un Sanitario che aveva esibito una certificazione priva della documentazione medica recante le ragioni dell’esenzione dall’obbligo vaccinale («Si attesta che […] risulta essere soggetto esente è affetto da patologie che non sono oggetto di sperimentazione da parte di alcuna delle Case Farmaceutiche produttrici di vaccini anti-Covid-19 […]. La documentazione attestante le condizioni cliniche e la patologia del paziente, non esplicitata per motivi di privacy, è stata esibita dal paziente»).
La sentenza del Consiglio di Stato
Il ricorrente aveva sostenuto che: (i) l’Asl avrebbe dovuto limitarsi a ricevere l’attestazione del Medico di Medicina Generale e prenderne atto perché non deputata ad effettuare alcun tipo di controllo sulla veridicità dei certificati medici ; (ii) il certificato di esenzione esibito alla Asl sarebbe stato conforme alla Circolare del Ministero della salute n. 00353094 del 4 agosto 2021 che stabilisce che « i certificati non possono contenere [la] motivazione clinica della esenzione» ; (iii) l’articolo 4 del decreto legge n.44 del 2021 sarebbe stato in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, per aver previsto «l’imposizione di un obbligo vaccinale solo per la categoria degli appartenenti alle professioni sanitarie». Tesi che non ha colto nel segno. Il Consiglio di Stato ha affermato che[: … (continua)

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